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D.M. 02/05/2006

3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 ovvero stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto 4. Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.

Art. 13 - Informazione

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'art. 7 secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 75, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 14 - Ulteriori norme per il riutilizzo irriguo

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 6 possono prevedere, in caso di riutilizzo irriguo, per il solo parametro Escherichia coli, una deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente decreto, fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale.

2. I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le seguenti condizioni

a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate

b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.

3. L'autorità competente è tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni che prevedano la deroga di cui al comma 1 all'autorità sanitaria.

Art. 15 - Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 16 - Pubblicazione

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it Roma, 2 maggio 2006 Il Ministro: Matteoli Allegato Requisiti minimi di qualità delle acque reflue recuperate all'uscita dell'impianto di recupero 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti paragrafi. Le regioni stabiliscono per ogni zona omogenea del proprio territorio i parametri per i quali è obbligatorio effettuare il controllo ed il monitoraggio, fissando i limiti dei medesimi nel rispetto del presente decreto.

2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a quelli riportati in tabella del presente decreto, le autorità competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato 1 parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le autorità competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla base dei valori delle acque destinate al consumo umano.

3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale, conducibilità elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati di cui alla tabella dell'allegato rappresentano valori guida. Per tali parametri le regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per la conducibilità elettrica specifica, non deve essere superato il valore di 4000 \mu S/cm. Per i restanti parametri chimico-fisici le regioni possono prevedere, sulla base di consolidate conoscenze acquisite per i diversi usi e modalità di riutilizzo a cui le acque reflue sono destinate, limiti diversi da quelli previsti nella tabella del presente allegato, purchè non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 della Allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. D.M. 02/05/2006 – Riutilizzo delle acque reflue, ai sensi del D.Lvo 152/2006.

4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 1, relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.

6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 UFC/l00 ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/ 100 ml.

7. Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.

8. Il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi. Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero. Segue tabella: Valori limite delle acque reffue all’uscita dell'impianto di recupero Parametro Unità di misura Valore limite Parametri pH 6-9,5 chimico-fisici SAR 10 Materiali grossolani Assenti Solidi sospesi totali mg/L 10 BOD5 mgO2/L 20 COD mgO2/L 100 Fosforo totale mgP/L 2 Azoto totale mgN/L 15 Azoto ammoniacale mgNH4/L 2 Conducibilità elettrica µS/cm 3000 Alluminio mg/L 1 Arsenico mg/L 0,02 Bario mg/L 10 Berillio mg/L 0,1 Boro mg/L 1,0 Cadmio mg/L 0,005 Cobalto mg/L 0,05 Cromo totale mg/L 0,1 Cromo VI mg/L 0,005 Ferro mg/L 2 Manganese mg/L 0,2 Mercurio mg/L 0,001 Nichel mg/L 0,2 Piombo mg/L 0,1 Rame mg/L 1 Selenio mg/L 0,01 Stagno mg/L 3 Tallio mg/L 0,001 Vanadio mg/L 0,1 Zinco mg/L 0,5 Cianuri totali (come CN) mg/L 0,05 Solfuri mgH2S/L 0,5 Solfiti mgSO3/L 0,5 Solfati mgSO4/L 500 Cloro attivo mg/L 0,2 Cloruri mgCl/L 250 Fluoruri mgF/L 1,515 Grassi e olii animali/vegetali mg/L 10 Olii minerali Nota 1 mg/L 0,05 Fenoli totali mg/L 0,1 Pentaclorofenolo mg/L 0,003 Aldeidi totali mg/L 0,5 Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici) mg/L 0,01 Solventi clorurati totali mg/L 0,04 Trialometani (somma delle concentrazioni) mg/L 0,03 Solventi organici aromatici totali mg/L 0,01 Benzene mg/L 0,001 Benzo(a)pirene mg/L 0,00001 Solventi organici azotati totali mg/L 0,01 Tensioattivi totali mg/L 0,5 Pesticidi clorurati (ciascuno) Nota 2 mg/L 0,0001 Pesticidi fosforiti (ciascuno) mg/L 0,0001 Altri pesticidi totali mg/L 0,05 Parametri microbiologici Escherichia coli Nota 3 UFC/100mL 10 (80% dei campioni) 100 valore puntuale max Salmonella Assente Nota 1. Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1. tabella 2 dell’allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo 152/06 per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell’allegato 5 del decreto legislativo n.152 del 1999. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella. Nota2. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/L. Nota 3. Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo). D.M. 02/05/2006 – Riutilizzo delle acque reflue, ai sensi del D.Lvo 152/2006.

 

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